Quando interviene la Protezione civile?
La protezione civile interviene in caso di danni o di pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.
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La protezione civile interviene in caso di danni o di pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.
Nel territorio della provincia di Mantova sono presenti numerose Associazioni (ONLUS) e Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile - sezione provinciale di Mantova.
Le normative vigenti (art. 4 della l. 266/91, D.M. 14/02/1992) prevedono che le Organizzazioni di volontariato debbano provvedere alla copertura assicurativa dei propri aderenti. L'assicurazione deve coprire gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e i danni causati a terzi dai volontari nello svolgimento del servizio volontario.
Ai volontari aderenti a organizzazioni di volontariato iscritte
all' "Elenco del Dipartimento della Protezione Civile" vengono
garantiti:
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste
dalla legge.
Deve essere presentata istanza di iscrizione alla Provincia di
Mantova:
- per le Associazioni tale istanza, sottoscritta dal Presidente,
deve essere inviata anche al Comune nel quale l'Associazione ha la
propria sede;
- per i Gruppi Comunali/Intercomunali tale istanza deve essere
sottoscritta dal Sindaco (Legale Rappresentante del Gruppo).
Successivamente, l'organizzazione iscritta deve dimostrare
annualmente (entro il 30 maggio di ogni anno) di mantenere i
requisiti per l'iscrizione all'Albo.
Ciascun cittadino (maggiorenne) può diventare
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. In tal caso è necessario
individuare sul proprio territorio un'Associazione o un Gruppo
Comunale che svolga tale attività.
Agli aspiranti aderenti si richiedono requisiti di moralità,
affidabilità, buona volontà e
disponibilità.
L'ammissione a tali organizzazioni è subordinata alla
presentazione di apposita domanda.
Non esiste un'entità unica che rappresenti la Protezione
Civile. Il termine spesso crea confusione proprio perché
c'è chi lo associa al Dipartimento Nazionale, ente a
maggiore visibilità attraverso i media, e c'è chi
invece lo associa al volontariato. Questi sono due elementi di una
struttura ben più complessa. Si deve, invece, parlare di
"Sistema di Protezione Civile", al quale partecipano numerosi
soggetti, così come definiti dalla vigente normativa in
materia.
All'attuazione delle attività di protezione civile
(L.225/92, all'art.6, commi 1 e 2) provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze:
-ÂÂÂÂ le Amministrazioni dello Stato;
-ÂÂÂÂ le Regioni;
-ÂÂÂÂ le Province;
-ÂÂÂÂ i Comuni;
-ÂÂÂÂ le Comunità montane;
e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di
ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. Concorrono, altresì, all'attività di
protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato
civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
Parte preponderante, specie nelle attività di emergenza, la
ricoprono quegli Enti che, così come all'art.7 della
L.225/92, vengono definiti Strutture Operative Nazionali:
-ÂÂÂÂ il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
-ÂÂÂÂ le Forze armate;
-ÂÂÂÂ le Forze di polizia;
-ÂÂÂÂ il Corpo forestale dello Stato;
-ÂÂÂÂ i Servizi tecnici nazionali;
-ÂÂÂÂ i gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di
geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
-ÂÂÂÂ la Croce rossa italiana;
-ÂÂÂÂ le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
-ÂÂÂÂ le organizzazioni di
volontariato;
-ÂÂÂÂ il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA
(CAI).
Per "Protezione Civile" si intende l'insieme delle attività umane volte alla gestione dell'emergenza, finalizzate a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.